Il punto essenziale
Non riguarda genericamente tutti gli impianti sopra 100 kW
Il perimetro disciplinato dalla deliberazione ARERA 385/2025/R/eel riguarda gli impianti di produzione fotovoltaici ed eolici, esistenti e nuovi, di potenza nominale pari o superiore a 100 kW connessi o da connettere alle reti di media tensione.
Per questi impianti il Controllore Centrale di Impianto (CCI) e la funzione PF2 assumono un ruolo centrale nella nuova architettura di riduzione della generazione prevista dalla procedura RIGEDI.
Perché sono state introdotte queste regole
La crescita della generazione distribuita da fonti rinnovabili rende più complessa la gestione del sistema elettrico nelle ore in cui la produzione è elevata e il fabbisogno residuo è basso. Terna ha evidenziato la necessità di disporre di risorse che possano essere osservate, modulate o distaccate in modo più affidabile in condizioni critiche.
La deliberazione 385/2025/R/eel ha quindi aggiornato il quadro collegato all’Allegato A.72 del Codice di rete Terna e ha avviato un percorso di adeguamento anche per gli impianti già in esercizio. Le scadenze sono state successivamente prorogate dalla deliberazione 564/2025/R/eel.
Cos’è il CCI
Il Controllore Centrale di Impianto (CCI) è il dispositivo definito dalla Norma CEI 0-16, con i relativi Allegati O e T. Consente di raccogliere informazioni dall’impianto, scambiarle con il distributore e coordinare alcune funzioni di regolazione e controllo.
Nel nuovo perimetro RIGEDI, il produttore è responsabile dell’installazione e della manutenzione del CCI e del relativo sistema di comunicazione, oltre che dell’attivazione della funzione PF2 secondo le prescrizioni applicabili.
Cos’è la funzione PF2
La funzione PF2 – “Limitazione della potenza attiva su comando esterno del DSO” consente all’impianto di ridurre la potenza attiva in risposta a un comando ricevuto dal distributore.
Con la deliberazione 385/2025/R/eel la PF2 è diventata una prestazione obbligatoria del CCI ai fini del nuovo sistema di riduzione della generazione. La Variante CEI 0-16:V5:2025-10 ha recepito l’obbligatorietà per gli impianti eolici e fotovoltaici interessati.
Scadenze aggiornate per gli impianti esistenti
Le scadenze originarie della deliberazione 385/2025 sono state prorogate dalla deliberazione 564/2025. Oggi il calendario da considerare è il seguente:
Per gli impianti già conformi alla deliberazione 540/2021 è richiesta l’attivazione della funzione PF2 e la comunicazione dell’avvenuto adeguamento al distributore. Se il CCI non è già presente, va verificata anche la necessità della sua installazione.
Installazione del CCI, attivazione PF2 e comunicazione al distributore.
Installazione del CCI, anche nella configurazione semplificata ammessa, attivazione PF2 e comunicazione al distributore.
La definizione regolatoria di “impianto esistente” varia in funzione della fascia di potenza e della data della richiesta di connessione. Per un impianto specifico va quindi verificata anche questa qualificazione.
Quando un impianto è “esistente” e quando è “nuovo”
La distinzione non dipende soltanto dalla data in cui l’impianto è entrato in esercizio. Nel testo coordinato della deliberazione 385/2025/R/eel:
- per gli impianti ≥1 MW e per quelli ≥500 kW e <1 MW, sono considerati “esistenti” gli impianti eolici e fotovoltaici connessi o da connettere in media tensione per i quali la richiesta di connessione era già stata presentata alla data di entrata in vigore della deliberazione 385/2025/R/eel;
- per gli impianti ≥100 kW e <500 kW, sono considerati “esistenti” quelli per i quali la richiesta di connessione è stata presentata entro il 31 ottobre 2025;
- gli altri impianti rientrano nella definizione di impianti nuovi.
Per gli impianti nuovi, il produttore deve installare i dispositivi previsti e attivare la PF2 entro la data di entrata in esercizio, comunicandolo al distributore entro l’attivazione della connessione. La mancata installazione o attivazione è condizione sufficiente per sospendere l’attivazione della connessione ai sensi del TICA.
Contributo per l’adeguamento
Puoi adeguarti e ottenere un contributo forfetario
Per gli impianti esistenti fotovoltaici ed eolici in media tensione con potenza da 100 kW a meno di 1 MW, ARERA ha previsto un contributo forfetario per favorire l’adeguamento CCI/PF2.
Valore base attualmente previsto.
Valore base attualmente previsto.
Quanto prendi in base a quando completi la pratica
Da 500 kW a meno di 1 MW
Valore base: 10.000 €
- 10.000 € se comunichi l’adeguamento entro il 31 dicembre 2026
- 8.000 € dal 1° gennaio al 28 febbraio 2027
- 4.000 € dal 1° marzo al 31 maggio 2027
- 0 € dopo il 31 maggio 2027
Da 100 kW a meno di 500 kW
Valore base: 7.500 €
- 7.500 € se comunichi l’adeguamento entro il 31 gennaio 2027
- 6.000 € dal 1° febbraio al 31 marzo 2027
- 3.000 € dal 1° aprile al 30 giugno 2027
- 0 € dopo il 30 giugno 2027
Questo è il punto da non perdere: per gli impianti da 500 kW a meno di 1 MW l’adeguamento può arrivare fino al 31 dicembre 2027, ma il contributo si azzera dopo il 31 maggio 2027. Per gli impianti da 100 a meno di 500 kW l’obbligo arriva fino al 31 marzo 2028, ma il contributo si azzera dopo il 30 giugno 2027.
Come si ottiene
Si controllano potenza, connessione in media tensione, classificazione come impianto esistente e stato del CCI.
Il tecnico installa o configura il CCI e attiva la funzione PF2 secondo le prescrizioni applicabili.
Si inviano la comunicazione di avvenuto adeguamento, il nuovo Regolamento di Esercizio e la documentazione richiesta.
Il distributore verifica da remoto e, se necessario, con sopralluogo la corretta installazione e la piena operatività della PF2.
Se la verifica è positiva, il contributo viene erogato dall’impresa distributrice entro il mese successivo.
FAQ sul contributo
Serve presentare le fatture?
Nella procedura pubblicata da E-Distribuzione il contributo è trattato come forfetario. L’elenco dei documenti richiesti riguarda soprattutto l’adeguamento tecnico e amministrativo: comunicazione di avvenuto adeguamento, dichiarazione del tecnico abilitato, nuovo Regolamento di Esercizio, documenti richiesti e certificato CA del CCI. Non è indicata una rendicontazione delle fatture per calcolare l’importo del contributo.
Chi presenta la pratica?
La pratica non si presenta ad ARERA. ARERA stabilisce le regole, mentre la comunicazione e la verifica passano attraverso il distributore competente. ZEUS può seguire la verifica preliminare, la raccolta documentale, il coordinamento con il tecnico e l’invio della pratica. La dichiarazione tecnica di conformità deve invece essere rilasciata dal tecnico abilitato richiesto dalla procedura.
Chi eroga il contributo?
Il contributo viene erogato dall’impresa distributrice competente dopo la verifica positiva dell’adeguamento.
Il contributo arriva prima o dopo i lavori?
Arriva dopo: prima si completa l’adeguamento, poi si trasmette la documentazione al distributore e si attende la verifica positiva.
È un prestito da restituire?
No. È un contributo forfetario per l’adeguamento, non un finanziamento da restituire.
Che cosa deve essere trasmesso al distributore
Dopo l’adeguamento, il produttore deve trasmettere all’impresa distributrice la comunicazione di avvenuto adeguamento, il nuovo Regolamento di Esercizio sottoscritto e una dichiarazione di un tecnico abilitato non dipendente del produttore, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, che attesti la conformità dell’impianto alle prescrizioni applicabili dell’Allegato A.72 e della Norma CEI 0-16.
Il distributore effettua poi verifiche da remoto e, ove necessario, sopralluoghi a campione per controllare l’installazione dei dispositivi e la piena operatività della funzione di riduzione della potenza.
Impianti più vecchi e inverter non pilotabili
La modifica CEI ha affrontato anche il caso di inverter o generatori più datati che non possono ricevere un comando continuo di modulazione della potenza.
Per gli impianti interessati è ammessa una risposta “a gradini”, ad esempio attraverso lo spegnimento progressivo degli inverter. Per gli impianti eolici possono essere previste anche modalità di riduzione tramite orientamento delle pale e/o spegnimento progressivo delle turbine. ARERA ha chiarito che, nei casi previsti dalla variante CEI, l’adeguamento alla deliberazione 385/2025 non comporta necessariamente la sostituzione degli inverter o di altri componenti di generazione.
Semplificazioni per gli impianti tra 100 e 500 kW
Per questa fascia la normativa tecnica ha introdotto alcune semplificazioni, tra cui:
- errore massimo complessivo della catena di acquisizione e trasduzione fino al 5%;
- possibilità, nei casi previsti, di utilizzare le misure provenienti dai TA e TV del sistema di protezione di interfaccia;
- per fotovoltaico ed eolico con consumi limitati ai soli servizi ausiliari, assenza dell’obbligo di misura separata dell’energia prodotta e immessa nei termini indicati dalla variante CEI.
Cosa succede se non si rispetta la nuova scadenza CCI/PF2
Una volta decorse le scadenze previste per l’adeguamento CCI/PF2, la deliberazione 385/2025/R/eel, nel testo coordinato, prevede conseguenze economiche per gli impianti che risultano ancora non adeguati.
Se l’impianto rientra in una convenzione attiva con il GSE, il GSE sospende l’erogazione delle partite economiche di competenza fino alla comunicazione dell’avvenuto adeguamento da parte del distributore. Per gli impianti gestiti da un BRP diverso dal GSE è previsto il meccanismo economico disciplinato dall’articolo 8.5 della deliberazione.
Questa conseguenza non parte il 16 marzo 2026: decorre dalle specifiche scadenze CCI/PF2 applicabili alla fascia di potenza dell’impianto. Il 16 marzo 2026 riguarda invece l’enforcement degli obblighi di teledistacco già vigenti.
Attenzione: è un obbligo diverso
Teledistacco già vigente e sospensione dei corrispettivi dal 16 marzo 2026
Il nuovo percorso CCI/PF2 non va confuso con gli obblighi di teledistacco già vigenti collegati alla procedura RIGEDI e alla precedente architettura GSM/GPRS.
Con la deliberazione 23/2026/E/eel, ARERA ha previsto che per gli impianti eolici e fotovoltaici ≥100 kW connessi in media tensione che risultino inadempienti alle prescrizioni vigenti sul teledistacco per cause non imputabili al distributore, dal 16 marzo 2026 possa essere sospesa la remunerazione dell’energia immessa in rete fino alla verifica positiva dell’avvenuto adeguamento.
ARERA chiarisce che la misura è un trattenimento temporaneo e non una penalità definitiva. Può applicarsi anche quando l’inadempimento viene accertato dopo il 15 marzo 2026, con effetti dal giorno successivo all’accertamento.
Cosa dovrebbe verificare oggi il proprietario dell’impianto
Per ora ZEUS pubblica questo approfondimento con finalità informativa. L’eventuale adeguamento tecnico dell’impianto deve essere valutato ed eseguito da soggetti tecnicamente qualificati in funzione della configurazione reale dell’impianto.
Il presente contenuto ha finalità informative e divulgative e non sostituisce la verifica tecnica e regolatoria riferita al singolo impianto.
ZEUS + IA